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Il Passaporto

Il Passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica. Il passaporto viene rilasciato e rinnovato dalle questure e, all’estero, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari. Attualmente in Italia si rilascia il passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina.

La domanda per il Rilascio può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di domicilio o di dimora:

  • la Questura;
  • l’ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza;
  • la stazione dei Carabinieri;
  • l’ufficio postale;
  • l’ufficio comunale.

Alla domanda è necessario allegare:

  • un documento di riconoscimento valido
  • 2 foto formato tessera identiche e recenti (attenersi strettamente alle indicazioni previste nel link per evitare il rigetto della foto da parte delle nuove macchine che valutano la correttezza del formato)
  • 1 contrassegno telematico di € 40,29 per passaporto;
  • la ricevuta di pagamento di € 44,66 per il libretto a 32 pagine e di € 45,62 per quello a 48 pagine. Il versamento va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro. La causale è: “importo per il rilascio del passaporto elettronico.
  • per il rilascio di nuovo passaporto, a causa di deterioramento o scadenza di validità, con la documentazione deve essere consegnato il vecchio passaporto.
  • Il genitore di un figlio minore, alla richiesta di rilascio del proprio passaporto, deve allegare la dichiarazione di figli minori, cioè un modulo in cui il richiedente dichiara il numero di figli e le generalità dell’altro genitore. Tutto ciò è previsto dalla legge per la tutela dei minori.

Queste indicazioni sono sempre valide a prescindere dallo stato civile del richiedente che ha figli minori. Quindi sono valide sia per genitori sposati, divorziati, separati, conviventi o altro. L’altro genitore, a sua volta, potrà acconsentire al rilascio del documento di viaggio del richiedente, attraverso il modulo per l’assenso tra genitori. E’ necessario che entrambi i genitori firmino di fronte all’incaricato della Questura in cui si presenta la documentazione. Se l’altro genitore è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può allegare una fotocopia del documento firmato in originale e il suo modulo di assenso.

Se un minore richiede il passaporto la domanda di rilascio sarà firmata dai genitori che dovranno presentare anche l’assenso al rilascio. Il conto corrente per il pagamento del passaporto deve essere eseguito a nome del minore.
Per recarsi negli U.S.A. ed usufruire del programma Visa – Waiver Program, il minore deve avere un passaporto personale.

Per quanto riguarda il Rinnovo e la Proroga, dal 2003 la legge ha elevato a dieci anni la validità del passaporto, eliminando l’obbligo del rinnovo quinquennale. Per chi avesse fatto il passaporto prima di quella data è possibile prorogare la durata fino ad un massimo di 10 anni dalla data del rilascio, presentando la domanda presso i seguenti uffici:

  • la Questura;
  • l’ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza;
  • la stazione dei Carabinieri;
  • l’ufficio postale;
  • l’ufficio comunale.

Per il rinnovo del passaporto è necessario presentare la domanda e il vecchio passaporto.

Per recarsi negli Stati Uniti d’America senza necessità di visto, usufruendo del programma "Visa Waiver Program – Viaggio senza Visto", sono validi i seguenti passaporti:

  • passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina, unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 ottobre 2006;
  • passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005;
  • passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006;

Per usufruire del programma "Visa Waiver Program" (Viaggio senza visto) è necessario:

  • viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo;
  • imanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni;
  • possedere un biglietto di ritorno.

In mancanza anche di uno dei requisiti elencati, è necessario richiedere il visto. Ricordiamo che il passaporto deve essere in corso di validità: la data di scadenza deve essere successiva alla data prevista per il rientro in Italia.
La mancata partenza dagli U.S.A. entro i 90 giorni, potrà compromettere la possibilità di usare nuovamente il programma.
I minori potranno beneficiare del Visa Waiver Program solo se in possesso di passaporto individuale, non essendo sufficiente né la loro iscrizione sul passaporto dei genitori, né il lasciapassare.
Nel caso in cui il minore sia iscritto nel passaporto di uno dei genitori, bisognerà richiedere il visto, qualunque sia il periodo di soggiorno negli U.S.A.

La Marca da bollo di Concessione governativa vale 365 giorni dalla data del rilascio del passaporto. Per gli anni successivi la scadenza delle marche fa riferimento alla data dell’emissione del passaporto. (esempio: passaporto rilasciato il 10 aprile 2000, scadenza marca 9 aprile 2001).
La marca sul passaporto deve essere apposta soltanto in caso di partenza. Inoltre, alla luce della nuova disciplina della tassa annuale del passaporto (legge 21 novembre 2000 n. 342), per evitare disagi o controversie al momento dei previsti controlli di polizia ai valichi di frontiera, all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del passaporto, l’interessato verrà informato, tramite una specifica annotazione sull’apposito modulo, che la tassa annuale non è più prevista per l’espatrio verso i Paesi dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).

Fonte: Polizia di Stato